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Art. 16e

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. Sono riconosciute le spese per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età presso:
    1. strutture di custodia collettiva diurna;
    2. strutture di custodia parascolastiche; e
    3. famiglie diurne.
  2. Le spese sono riconosciute soltanto se un genitore che educa da solo i figli o entrambi i genitori:
    1. esercitano simultaneamente un’attività lucrativa; o
    2. non sono in grado, per motivi di salute, di provvedere interamente alla custodia necessaria per la tutela del bene dei figli.

1 commentary

N1.Non applicabilità delle modifiche OPC-AVS/AI del 1.1.2021

Citazione: OPC-AVS/AI art. 16e n. 1 Il Tribunale federale ha deciso che le modifiche entrate in vigore il 1.1.2021 — tra queste rientra l'art. 16e OPC-AVS/AI — non si applicano a causa delle disposizioni transitorie e finali.

Die ab 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Änderungen, insbesondere die neu eingeführten Bestimmungen in Art. 10 Abs. 3 lit. f ELG und Art. 16e ELV (SR 831.301) finden keine Anwendung (vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung des ELG vom 22. März 2019 [EL-Reform] und Schlussbestimmung der Änderung des ELV vom 29. Januar 2020; Urteil 8C_579/2020 vom 6. November 2020 E. 3).

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