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Art. 54

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. .1
  2. L’Ufficio federale può esigere che le casse di compensazione informino correntemente gli organi d’esecuzione sulle modificazioni del diritto alla rendita di persone ad esse note come beneficiarie di prestazioni complementari.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

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