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Art. 52

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per evitare che uno o più di essi eseguano doppi versamenti di prestazioni complementari annue. Il sussidio federale è concesso soltanto per una sola prestazione complementare durante il medesimo periodo. L’Ufficio federale può esigere inoltre dai Cantoni che essi prendano dei provvedimenti per riscontrare ed evitare i doppi versamenti.1
  2. .2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726).

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