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Art. 49

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. Gli uffici di revisione che verificano la contabilità delle istituzioni di utilità pubblica devono estendere il loro controllo ai sussidi federali, e ne faranno un rapporto speciale.
  2. Le istituzioni di utilità pubblica provvedono affinché i fondi usati dai loro organi cantonali siano sottoposti a un controllo periodico. I rapporti di controllo sono indirizzati agli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica e all’Ufficio federale.1
  3. L’Ufficio federale può affidare ad un ufficio di revisione precisi incarichi di controllo o esigere da lui indicazioni supplementari.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

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