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Art. 50

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. L’Ufficio federale controlla periodicamente presso gli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica se i sussidi federali sono stati adoperati conformemente alla legge federale. Esso può fare controlli complementari presso gli organi cantonali.
  2. Sul risultato del controllo è steso un rapporto che è sottoposto, per parere, alle istituzioni di utilità pubblica.
  3. Se appare che prescrizioni applicabili non sono state osservate, o lo furono erroneamente, l’Ufficio federale deve esigere che i difetti siano soppressi entro un congruo termine.

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