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Art. 48

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale

I principi della Fondazione Pro Senectute, dell’Associazione Pro Infirmis e della Fondazione Pro Juventute devono contenere disposizioni riguardanti:1

  1. 2 la ripartizione dei sussidi tra gli organi nei singoli Cantoni;
  2. le condizioni per l’assegnazione delle prestazioni;
  3. i principi applicabili al calcolo delle prestazioni nei singoli casi;
  4. la presentazione e il disbrigo delle domande;
  5. il pagamento delle prestazioni;
  6. gli uffici di controllo ed il controllo dell’uso corretto dei fondi;
  7. la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute;
  8. 3 la competenza dell’organo centrale d’impartire istruzioni agli organi cantonali circa l’applicazione delle direttive in generale e nei casi particolari.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  2. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

  3. Introdotta dalla cifra II n. 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

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