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Art. 44

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. Dei sussidi accordati alla Fondazione Pro Senectute, conformemente all’articolo 101capoverso 1 LPC, cinque sesti sono a disposizione degli organi cantonali. L’assegnazione dell’importo rimanente è decisa dal Comitato direttivo con il consenso dell’Ufficio federale.2
  2. Del sussidio assegnato all’Associazione Pro Infirmis, tre quarti sono distribuiti agli organi cantonali designati da questa istituzione e un quarto al segretariato centrale.
  3. Del sussidio assegnato all’Associazione Pro Juventute, un quarto è destinato ai Cantoni, e tre quarti sono messi a disposizione della segreteria centrale.3
  4. I fondi messi a disposizione degli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica sono assegnati, a meno che non siano adoperati per prestazioni speciali, agli organi cantonali che non possono adempiere il loro compito solo con la loro quota parte.
  5. Le istituzioni di utilità pubblica stabiliscono una chiave di ripartizione dei sussidi federali tra i loro organi nei singoli Cantoni.

Footnotes

  1. Ora: art. 17 cpv. 1 LPC.

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1204).

  3. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420).

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