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Art. 45

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale

Accordano prestazioni ai sensi dell’articolo 18 LPC:1

  1. 2 la Fondazione Pro Senectute alle persone che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS3e a quelle che riscuotono anticipatamente la totalità della rendita di vecchiaia;
  2. dall’Associazione Pro Infirmis agli invalidi che non rientrano nella categoria di persone definita nella lettera a;
  3. 4 la Fondazione Pro Juventute:

1. ai vedovi con figli minorenni e alle vedove che non rientrano nelle categorie di persone di cui alla lettera a o b,

2. agli orfani.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 18 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  3. RS 831.10

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

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