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Art. 43

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
  1. L’Ufficio federale fissa i sussidi annuali nei limiti dell’articolo 17 capoverso 1 LPC e ne paga una metà all’inizio del mese di gennaio e la restante metà al più tardi nel mese di luglio alla Fondazione Pro Senectute, all’Associazione Pro Infirmis, e alla Fondazione Pro Juventute. L’Ufficio federale può stabilire scadenze di pagamento diverse, ma al massimo quattro pagamenti per anno.1
  2. Le istituzioni di utilità pubblica devono amministrare i sussidi separatamente. Esse devono preparare un bilancio preventivo annuo sull’uso dei sussidi federali. Sui sussidi e le prestazioni concesse con essi, deve essere tenuta una contabilità separata. Eventuali interessi devono essere usati per gli stessi scopi dei sussidi.2
  3. Non più del 10 per cento dei sussidi può servire a compensare le spese di applicazione comprovate, nella misura in cui questi costi non siano già compensati nell’ambito di un contratto di prestazioni con l’AVS o l’AI. Per quelle che superano i due milioni di franchi la percentuale massima è del 5 per cento. Sono considerate spese d’applicazione i salari e gli oneri sociali, le spese per i locali, il segretariato e i trasporti. L’Ufficio federale può stabilire le spese da prendere in considerazione e autorizzare una partecipazione più elevata alle spese, quando le prove corrispondenti sono prodotte.3
  4. L’articolo 42 è applicabile per analogia.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4617).

  2. Nuovo testo giusta la cifra V dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5637).

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