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Art. 68quater

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. Ai fini dell’integrazione, l’UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare1alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell’AVS/AI.
  2. L’UFAS può protrarre per quattro anni al massimo l’autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati.
  3. Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell’assicurazione.

Footnotes

  1. Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl –RS 171.10 ).

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