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Art. 68bis

831.20LAIFederal Act15 ott 1959Fonte originale
  1. Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l’accesso ai provvedimenti d’integrazione appropriati previsti dall’assicurazione per l’invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:
    1. gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali;
    2. 1 le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA2;
    3. gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 19933sul libero passaggio;
    4. gli organi d’esecuzione cantonali competenti per la promozione dell’integrazione professionale;
    5. gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
    6. 4 gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
    7. altre istituzioni pubbliche e private importanti per l’integrazione degli assicurati.
    a. tali organi assistono giovani che presentano problematiche multiple; e b. la collaborazione tra tali organi e l’ufficio AI come pure la partecipazione finanziaria dell’assicurazione per l’invalidità sono disciplinate in una convenzione.5
  2. L’assicurazione per l’invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al sostegno dell’integrazione professionale dei giovani. Può partecipare anche al finanziamento degli organi cantonali preposti al coordinamento delle misure di sostegno se:
  3. Nel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un’invalidità e hanno presentato una domanda di prestazioni all’assicurazione per l’invalidità, gli uffici AI possono partecipare ai costi dei provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d.6
  4. L’assicurazione per l’invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1bisper ogni Cantone e dei costi di cui al capoverso 1terper ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all’UFAS la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni.7
  5. Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA8), a condizione che:
    1. una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali;
    2. nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e
    3. le informazioni e la documentazione servano per:
    1. determinare i provvedimenti d’integrazione adeguati per la persona interessata, o 2. chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.
  6. L’obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d’esecuzione cantonali di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, purché una base legale formale svincoli tali istituzioni e organi da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.9
  7. In deroga all’articolo 32 LPGA e all’articolo 50a capoverso 1 LAVS10, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev’essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto.
  8. Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un’istituzione o di un organo d’esecuzione cantonale di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, l’ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.11

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

  2. RS 961.01

  3. RS 831.42

  4. Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471).

  5. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

  6. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

  7. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

  8. RS 830.1

  9. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

  10. RS 831.10

  11. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705;FF 2017 2191).

1 commentary

N1.Vincoli delle decisioni AI per gli istituti di previdenza

Riferimento: LAI art. 68bis n. 1 L'ufficio AI deve trasmettere all'istituto di previdenza una copia della decisione AI. Le constatazioni dell'AI possono essere vincolanti per la cassa pensioni nella misura in cui quest'ultima adotti il concetto di invalidità dell'AI e ne sussistano i presupposti (p. es. partecipazione alla conduzione del procedimento, la questione era decisiva per la decisione AI e la decisione non sia manifestamente insostenibile).

10 Si la personne assurée subit une peine privative de liberté, le paiement des prestations est suspendu, comme prévu par l’AVS/AI.” 6. a) En raison du lien étroit existant entre le droit à une rente de l’assurance-invalidité et le droit à des prestations d’invalidité selon la LPP, la notion d’invalidité dans la prévoyance professionnelle obligatoire est en principe la même que dans l’assurance-invalidité. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance de définir elles-mêmes la notion d’invalidité ; elles ont aussi la possibilité, dans l’assurance obligatoire, d’élargir cette notion, à l’avantage de l’assuré. Si une institution de prévoyance s’en tient à la définition de l’assurance-invalidité, elle est liée par l’évaluation dans le cadre de l’assurance-invalidité, à moins que cette évaluation n’apparaisse d’emblée insoutenable (ATF 115 V 208 consid. 2b et 2c ; ATF 115 V 215 consid. 4b et 4c). La décision y relative de l’assurance-invalidité doit être notifiée à l’institution de prévoyance, conformément à l’art. 68bis al. 5 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20). Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de l’assurance-invalidité, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d’invalidité (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa), mais également pour déterminer le moment de la survenance d’une incapacité de travail invalidante lorsque le moment exact du début de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité était décisif pour déterminer le droit à une rente d’invalidité AI (TF 9C_414/2007 du 25 juillet 2008 consid. 2.2 et 2.3). Les constatations de l’AI quant à la fixation du degré d’invalidité ont un caractère contraignant pour l’institution de prévoyance dans la mesure où celle-ci a pu participer à la procédure, où la question a été décisive pour l’appréciation du droit à une rente de l’assurance-invalidité et où la décision de l’AI n’apparaît pas manifestement insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; ATF 138 V 409 consid. 3.1 ; ATF 126 V 308 consid.