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Art. 50c

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. Il numero AVS è assegnato a ogni persona che:
    1. ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA1);
    2. abita all’estero e versa contributi o percepisce prestazioni o fa domanda per ottenerne.
  2. Il numero AVS è inoltre assegnato a una persona se risulta necessario:2
    1. per attuare l’AVS; o
    2. 3 nei rapporti con un servizio o un’istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente al di fuori dell’AVS.
  3. Il numero AVS non deve essere composto in modo tale da permettere di risalire alla persona cui esso è assegnato.

Footnotes

  1. RS 830.1

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043).

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