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Art. 49f

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o da convenzioni internazionali, segnatamente per:
    1. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
    2. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
    3. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l’impiego;
    4. far valere pretese di regresso nei confronti di terzi responsabili;
    5. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
    6. allestire statistiche;
    7. assegnare o verificare il numero AVS.
  2. Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato.

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