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Art. 49d

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. L’Ufficio centrale di compensazione tiene un registro centrale degli assicurati allo scopo di:
    1. assegnare agli assicurati un numero AVS secondo l’articolo 50c ;
    2. garantire che tutti i conti individuali di un assicurato siano presi in considerazione in caso di assegnazione di una rendita.
  2. Vi registra:
    1. gli assicurati e i loro numeri AVS;
    2. le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;
    3. i numeri d’assicurato esteri necessari per l’esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale.
  3. L’Ufficio centrale di compensazione mette a disposizione degli organi di cui agli articoli 50b capoverso 1 e 153c capoverso 1 i dati necessari.

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