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Art. 34bis

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. Salvo in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, le donne della generazione di transizione che riscuotono la rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento di rendita. Sono applicabili le disposizioni seguenti:
    1. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per quattro, il supplemento di rendita di base ammonta a 160 franchi al mese;
    2. se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per quattro, ma inferiore o uguale a tale importo moltiplicato per cinque, il supplemento di rendita di base ammonta a 100 franchi al mese;
    3. se il reddito annuo medio determinante è superiore all’importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l’articolo 34 moltiplicato per cinque, il supplemento di rendita di base ammonta a 50 franchi al mese.
  2. Il supplemento di rendita di base è graduato come segue:
Anno di nascitaSupplemento di rendita mensile
in % del supplemento di base
Donne nate nel 196125
Donne nate nel 196250
Donne nate nel 196375
Donne nate nel 1964100
Donne nate nel 1965100
Donne nate nel 196681
Donne nate nel 196763
Donne nate nel 196844
Donne nate nel 196925
  1. Appartengono alla generazione di transizione le donne che raggiungono l’età di riferimento nei nove anni successivi all’entrata in vigore della presente disposizione.
  2. Il supplemento di rendita è versato in aggiunta alla rendita calcolata conformemente all’articolo 34. Non è sottoposto alla riduzione di cui all’articolo 35.
  3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare il diritto delle donne con durata di contribuzione incompleta.

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