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Art. 153f

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale

Le autorità, organizzazioni e persone che utilizzano sistematicamente il numero AVS coadiuvano l’Ufficio centrale di compensazione nell’adempimento dei suoi compiti. In particolare:

  1. comunicano all’Ufficio centrale di compensazione l’utilizzazione sistematica del numero AVS;
  2. permettono all’Ufficio centrale di compensazione di svolgere controlli, mettono a disposizione dello stesso i dati necessari per verificare il numero AVS e gli forniscono le informazioni necessarie al riguardo;
  3. apportano al numero AVS le correzioni ordinate dall’Ufficio centrale di compensazione.

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