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Art. 153e

831.10LAVSFederal Act1 gen 1948Fonte originale
  1. Le seguenti unità svolgono periodicamente un’analisi dei rischi che tiene conto in particolare del rischio di collegamenti illeciti tra banche dati:
    1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, per le banche dati da essi gestite e per le banche dati gestite dalle autorità, organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 2 e 4, dalle istituzioni di formazione nei rispettivi ambiti di competenza e dalle imprese di assicurazione private di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera b;
    2. i Cantoni, per le banche dati gestite da unità delle amministrazioni cantonali e comunali e dalle organizzazioni e persone di cui all’articolo 153c capoverso 1 lettera a numeri 4 e 5, purché il diritto cantonale o comunale applicabile preveda l’utilizzazione sistematica del numero AVS.
  2. Per gli scopi dell’analisi dei rischi tengono un elenco delle banche dati in cui è utilizzato sistematicamente il numero AVS.

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