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Art. 73

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate:
    1. le prescrizioni cantonali concernenti la materia disciplinata dalla medesima;
    2. le prescrizioni cantonali concernenti le vacanze, riservato il capoverso 2, qui appresso.
  2. Le prescrizioni cantonali prevedenti vacanze più lunghe di quelle stabilite nell’articolo 341biscapoverso 1 del Codice delle obbligazioni1rimangono in vigore come disposizioni di diritto civile nell’ambito del capoverso 2 del predetto articolo.
  3. Sono riservate le prescrizioni cantonali sulla visita medica dei giovani, nella misura in cui la Confederazione non usa della competenza conferitale nell’articolo 29 capoverso 4.
  4. .2

Footnotes

  1. RS 220 . All’art. 341biscpv. 1 e 2, nel testo della presente L (RU 1966 57art. 64), corrisponde ora l’art, 329a cpv. 1, nel testo del 16 dic. 1983.

  2. Abrogato dal n. II 408 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362;FF 1988 II 1149).

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