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Art. 74

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della legge. Esso può differire l’entrata in vigore di singole parti o disposizioni.
  2. Il Consiglio federale, se non mette simultaneamente in vigore tutte le disposizioni della legge, determina con l’entrata in vigore delle singole disposizioni se e in quale misura sono abrogate le leggi federali indicate nell’articolo 72 capoverso 1.

Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 19661

Footnotes

  1. DCF del 14 gen. 1966.

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