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Art. 72

822.11LLFederal Act1 feb 1966Fonte originale
  1. Con l’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi federali:
    1. la legge federale del 2 novembre 18981concernente la fabbricazione e la vendita dei fiammiferi;
    2. la legge federale del 18 giugno 19142sul lavoro nelle fabbriche, riservato il capoverso 2, qui appresso;
    3. la legge federale del 31 marzo 19223sull’impiego degli adolescenti e delle donne nelle arti e mestieri;
    4. la legge federale del 26 settembre 19314sul riposo settimanale;
    5. la legge federale del 24 giugno 19385sull’età minima dei lavoratori.
  2. Le seguenti disposizioni della legge federale del 18 giugno 19146sul lavoro nelle fabbriche rimangono applicabili alle aziende industriali:
    1. 7 .
    2. le disposizioni degli articoli 30, 31, 33, 34 e 35 in materia di conciliazione.

Footnotes

  1. [CS 8 113]

  2. RS 821.41

  3. [CS 8 200]

  4. [CS 8 121]

  5. [CS 8 211, 215]

  6. RS 821.41

  7. Abrogata dal n. II art. 6 n. 12 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e XbisCO (Contratto di lavoro), con effetto dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461;FF 1968 II 177).

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