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Art. 59

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Il Cantone presenta la domanda di indennità globali all’Ufficio federale competente (art. 60 cpv. 1).
  2. La domanda deve contenere informazioni concernenti:
    1. gli obiettivi programmatici da raggiungere, nonché, nel caso di indennità per provvedimenti presi dall’agricoltura, informazioni concernenti gli obiettivi da raggiungere in tutto il territorio cantonale;
    2. le misure probabilmente necessarie per raggiungere gli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
    3. l’efficacia delle misure.

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