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Art. 60

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. La stipula dell’accordo programmatico compete:
    1. 1 all’UFAM per le indennità destinate agli impianti per le acque di scarico, nonché alla pianificazione e all’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque;
    2. b. all’UFAG per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura.
  2. L’accordo programmatico è stipulato per le singole zone. Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:
    1. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
    2. la prestazione del Cantone;
    3. i sussidi della Confederazione;
    4. il controlling.
  3. L’accordo programmatico è stipulato per una durata di:
    1. sei anni, di norma, per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura;
    2. quattro anni per le indennità destinate ad altre misure.2
  4. L’Ufficio federale competente emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l’oggetto dell’accordo programmatico.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

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