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OPAc · Ordinanza sulla protezione delle acque
Art. 58
Art. 57
Art. 59
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Art. 58
Art. 57
Art. 59
814.201
OPAc
Federal Council Ordinance
1 gen 1999
Fonte originale
Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
Per le indennità di cui agli articoli 52 e 52
a
, sono computabili i costi relativi a:
la realizzazione di impianti e installazioni per l’eliminazione dell’azoto;
le misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce;
la realizzazione e l’esercizio di impianti pilota per l’attuazione di misure per l’eliminazione dell’azoto o delle sostanze organiche in tracce;
la realizzazione di canalizzazioni costruite al posto di impianti e installazioni per l’eliminazione dell’azoto o delle sostanze organiche in tracce.
Non sono computabili secondo gli articoli 52 e 52
a
in particolare le tasse e le imposte nonché i costi per l’acquisto di terreni.
Per le indennità di cui all’articolo 54
b
, sono computabili i costi relativi a:
l’elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;
l’esecuzione e l’attuazione;
l’acquisto di terreni, le servitù nonché l’espropriazione formale e materiale;
la terminazione.
Non sono computabili per le indennità di cui all’articolo 54
b
in particolare:
gli emolumenti dovuti;
i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla rivitalizzazione;
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