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Art. 58

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile.
  2. Per le indennità di cui agli articoli 52 e 52a , sono computabili i costi relativi a:
    1. la realizzazione di impianti e installazioni per l’eliminazione dell’azoto;
    2. le misure per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce;
    3. la realizzazione e l’esercizio di impianti pilota per l’attuazione di misure per l’eliminazione dell’azoto o delle sostanze organiche in tracce;
    4. la realizzazione di canalizzazioni costruite al posto di impianti e installazioni per l’eliminazione dell’azoto o delle sostanze organiche in tracce.
  3. Non sono computabili secondo gli articoli 52 e 52a in particolare le tasse e le imposte nonché i costi per l’acquisto di terreni.
  4. Per le indennità di cui all’articolo 54b , sono computabili i costi relativi a:
    1. l’elaborazione delle basi e la pianificazione delle misure;
    2. l’esecuzione e l’attuazione;
    3. l’acquisto di terreni, le servitù nonché l’espropriazione formale e materiale;
    4. la terminazione.
  5. Non sono computabili per le indennità di cui all’articolo 54b in particolare:
    1. gli emolumenti dovuti;
    2. i costi per la creazione di valori aggiunti rilevanti che derivano dalla misura, indipendentemente dalla rivitalizzazione;

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