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Art. 48

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Le analisi e gli accertamenti devono essere eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica; sono in particolare considerate tali le relative norme della CEN (Comitato europeo di normazione)1o altre norme che permettano di ottenere risultati equivalenti.
  2. Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene prescrizioni sul genere e la frequenza dei prelievi di campioni e sugli accertamenti in merito all’adempimento delle esigenze, l’autorità fissa le prescrizioni di caso in caso.
  3. Entro il 1° giugno di ogni anno, i Cantoni comunicano all’UFAM, secondo le modalità prescritte da quest’ultimo, i risultati delle analisi e degli accertamenti sulla presenza di pesticidi nelle acque.2

Footnotes

  1. Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2023 3).

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