Torna alla legge

Art. 47a

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. I Cantoni rilevano e controllano almeno una volta nell’arco di quattro anni le aree di riempimento e i piazzali di lavaggio professionale o commerciale degli utenti di prodotti fitosanitari in cui vengono riempiti o puliti irroratrici e nebulizzatori.
  2. Si assicurano che eventuali lacune riscontrate siano colmate immediatamente, ma al più tardi entro due anni, a seconda della gravità del pericolo per le acque.
  3. Ogni quattro anni i Cantoni presentano un rapporto all’UFAM sullo stato dei rilevamenti e dei controlli e sulle lacune riscontrate e la loro eliminazione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.