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Art. 48a

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. L’UFAM segnala ai servizi di omologazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi i pesticidi ai fini della revisione dell’omologazione se:
    1. questi o i loro prodotti di degradazione superano ripetutamente e ampiamente il valore limite di 0,1 µg/l nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo (art. 9 cpv. 3 lett. a LPAc); o
    2. questi superano ripetutamente e ampiamente i valori limite ecotossicologici nelle acque superficiali (art. 9 cpv. 3 lett. b LPAc).
  2. Come valori limite ecotossicologici si applicano le esigenze relative alla qualità delle acque espresse in valori numerici secondo l’allegato 2 numero 11 capoverso 3 numero 4 nella tabella che divergono dal valore generale di 0,1 µg/l.
  3. Un valore limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc è considerato superato ripetutamente e ampiamente per le acque che servono o sono previste per l’utilizzo come acqua potabile se:
    1. nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni;
    2. è superato almeno nel 5 per cento delle acque analizzate; e
    3. i superamenti di cui alle lettere a e b sono misurati durante almeno due di cinque anni consecutivi.
  4. Un valore limite secondo l’articolo 9 capoverso 3 LPAc è considerato superato ripetutamente e ampiamente per le acque superficiali se:
    1. nel corso di un anno è superato in almeno tre Cantoni;
    2. è superato almeno nel 10 per cento delle acque analizzate; e
    3. i superamenti di cui alle lettere a e b sono misurati durante almeno due di cinque anni consecutivi.

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