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Art. 18a

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Le zone riservate possono essere determinate per una durata massima di cinque anni. Il periodo di validità può essere prorogato di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne determinata un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.
  2. L’UFE sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’impresa, del Cantone interessato, del Comune interessato o del proprietario fondiario interessato, quando constata che la linea prevista non sarà realizzata.
  3. Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati.

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