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Art. 18b

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Su domanda dell’impresa, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può determinare allineamenti per assicurare i terreni necessari a impianti a corrente forte o a un loro eventuale ampliamento o rinnovo.
  2. Le decisioni concernenti la determinazione degli allineamenti sono pubblicate nei Comuni interessati.
  3. Gli allineamenti sono vincolati all’esistenza dell’impianto e decadono con la rimozione senza sostituzione di quest’ultimo.
  4. Se un allineamento per il quale è stata versata un’indennità decade, si applicano per analogia i principi dell’indebito arricchimento. In caso di alienazione, il nuovo proprietario fondiario è tenuto alla restituzione. In caso di controversia, decide la Commissione di stima.

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