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Art. 18

734.0LIEFederal Act1 feb 1903Fonte originale
  1. Su domanda dell’impresa, l’UFE può determinare zone riservate concernenti regioni chiaramente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a future linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV.
  2. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati è svolta dai Cantoni.
  3. Le decisioni relative all’istituzione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

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