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Art. 94

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. L’ufficio del registro fondiario non può versare al proprietario le indennità pagate per l’espropriazione di un fondo e per il deprezzamento di una particella non espropriata del fondo stesso, se non col consenso dei titolari di diritti reali limitati o di diritti personali annotati.
  2. L’indennità per l’espropriazione di servitù non può essere versata agli aventi diritto se non col consenso dei titolari di diritti di pegno immobiliare o di oneri fondiari gravanti il fondo dominante.

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