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Art. 93

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. L’espropriante può richiedere che l’acquisto di proprietà derivante dall’espropriazione sia iscritto nel registro fondiario immediatamente dopo il pagamento riconosciuto valido dell’indennità e la misurazione necessaria.
  2. Il presidente della commissione di stima può, a richiesta dell’espropriante, autorizzare l’iscrizione anche prima della misurazione definitiva, sempreché questi giustifichi di avervi un interesse e fornisca sufficienti garanzie per l’adempimento delle sue prestazioni.
  3. A richiesta dell’espropriante, la commissione di stima ordina che l’avvenuto pagamento di un’indennità per l’espropriazione di diritti di vicinato sia menzionato nel registro fondiario.1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. II 5 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637;FF 2007 4845).

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