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Art. 24

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Verso i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti risponde, invece della cosa espropriata, l’indennità pagata per essa in conformità del Codice civile svizzero1. Essi sono autorizzati a presentare di moto proprio delle conclusioni qualora corrano rischio d’esser lesi nei loro diritti.
  2. Gli usufruttuari possono inoltre pretendere di moto proprio il risarcimento del danno derivante ad essi dalla privazione dell’oggetto dell’usufrutto.

Footnotes

  1. RS 210

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