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Art. 23

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. I titolari delle servitù espropriate, eccettuati gli usufrutti, e dei diritti personali annotati nel registro fondiario vengono risarciti integralmente del danno derivante dalla limitazione o dall’estinzione dei loro diritti (art. 91), in quanto l’articolo 21 capoverso 3, permetta di tenerne conto.
  2. I conduttori e gli affittuari possono, anche se i loro diritti non sono annotati nel registro fondiario, pretendere il risarcimento integrale del danno derivante per essi dall’estinzione anticipata dei contratti di locazione e d’affitto da loro conchiusi anteriormente all’apertura1della procedura d’espropriazione.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

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