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Art. 14

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Entro il termine di venti giorni dalla data in cui la decisione sull’indennità è divenuta definitiva, l’espropriante può, quando non abbia chiesto l’anticipata immissione in possesso, rinunziare alla esecuzione dell’espropriazione mediante dichiarazione scritta diretta all’espropriato. A richiesta dell’espropriante, la commissione di stima può prorogare questo termine mediante avviso all’espropriato.
  2. L’espropriante deve risarcire all’espropriato il danno che deriva dalla sua rinunzia. L’azione di risarcimento dev’essere promossa davanti alla commissione di stima e si prescrive entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di rinunzia.
  3. Producendo la dichiarazione di rinunzia, l’espropriato può far cancellare dal registro fondiario la limitazione del diritto di disporre che vi fosse stata iscritta.

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