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Art. 13

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Quando, nel caso d’espropriazione parziale, l’indennità per il deprezzamento della frazione residua superi il terzo del valore di essa, l’espropriante può chiedere l’espropriazione totale.
  2. La richiesta d’ampliamento dev’essere presentata al momento della discussione sulla stima, esigendo una duplice stima (art. 71); in caso di ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della commissione di stima relativa all’espropriazione parziale, la richiesta d’ampliamento può essere presentata insieme con detto ricorso. L’espropriante deve dichiarare entro il termine di 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità se egli opta per l’espropriazione parziale o per l’espropriazione totale.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197,1069;FF 2001 3764).

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