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Art. 119

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale
  1. Ove un’espropriazione sia possibile tanto secondo il diritto federale quanto secondo quello cantonale, spetta all’espropriante di decidere secondo quale dei due diritti l’espropriazione debba aver luogo.
  2. Se l’espropriazione è già stata concessa secondo il diritto cantonale, l’espropriante non può più invocare la presente legge.

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