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Art. 118

711LEsprFederal Act1 gen 1932Fonte originale

Chiunque tolga, danneggi o sposti i segnali, i paletti o altri segni adoperati per una misurazione, un picchettamento o un profilo eseguiti in vista di un’espropriazione da fare secondo la presente legge, è punito con la multa fino a 300 franchi, salvo che non sia comminata una pena più grave giusta il Codice penale svizzero1.

Footnotes

  1. RS 311.0

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