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Art. 45

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. La parte del prodotto netto spettante alla Confederazione è impiegata per l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.
  2. La parte spettante ai Cantoni dev’essere impiegata nella lotta contro l’alcolismo, l’abuso di stupefacenti o di altre sostanze che generano dipendenza e l’abuso di medicamenti, nelle loro cause e nei loro effetti. I Cantoni presentano ogni anno al Consiglio federale un rapporto sull’impiego della loro quota.
  3. Il Consiglio federale sottopone ogni tre anni all’Assemblea federale un rapporto sull’impiego delle quote cantonali.

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