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Art. 3

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione.
  2. Di regola, l’esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private.
  3. La produzione non industriale delle acquaviti di frutta e cascami di frutta, di sidro, di uva, di vino, di vinacce di uva, di feccia di vino, di radici di genziana, di bacche ed altre materie indigene analoghe è permessa, sempreché queste materie provengano esclusivamente dai poderi del produttore (prodotti propri) o siano state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese. Tuttavia queste materie possono essere distillate soltanto nelle distillerie domestiche che possiedono una concessione o per conto di committenti.1
  4. Non sono considerati come propri prodotti che le materie provenienti dal suolo sfruttato dal distillatore stesso o dal committente.
  5. Il Consiglio federale determinerà, mediante ordinanza, ciò che si deve intendere per produzione non industriale e designerà le materie prime che possono essere distillate dagli esercenti di distillerie domestiche.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946).

  2. Nuovo testo giusta l’art. 12 cpv. 2 della LF del 23 giu. 1944 su la concessione delle distillerie domestiche, in vigore dal 6 apr. 1945 (CS 6 946).

1 commentary

N1.Affidamento del monopolio dell'alcol mediante concessioni

L'esercizio del monopolio dell'alcol è affidato mediante concessioni per distillerie a imprese cooperative e ad altre imprese private (cfr. art. 3 cpv. 2 LAlc).

Nach Art. 3 Abs. 1 AlkG steht das Recht zur Herstellung und zur Reinigung gebrannter Wasser ausschliesslich dem Bund zu (sog. Alkoholmonopol). Die Ausübung dieses Rechts wird allerdings genossenschaftlichen und anderen privatwirtschaftlichen Unternehmungen durch Brennereikonzessionen übertragen (Art. 3 Abs. 2 AlkG).
Nach Art. 3 Abs. 1 AlkG steht das Recht zur Herstellung und zur Reinigung gebrannter Wasser ausschliesslich dem Bund zu (sog. Alkoholmonopol). Die Ausübung dieses Rechts wird allerdings genossenschaftlichen und anderen privatwirtschaftlichen Unternehmungen durch Brennereikonzessionen übertragen (Art. 3 Abs. 2 AlkG).