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Art. 44

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. Sono considerati prodotto netto i proventi dell’imposta previa deduzione di un forfait d’esecuzione. Il Consiglio federale stabilisce le spese previste dalla legge e le spese d’esercizio necessarie che sono coperte dal forfait d’esecuzione.
  2. Il prodotto netto è devoluto per il 10 per cento ai Cantoni; il 90 per cento resta alla Confederazione.
  3. La ripartizione tra i Cantoni avviene sulla base della loro popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

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