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Art. 46

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. La Confederazione ha un diritto di pegno legale su tutti i prodotti assoggettati all’imposta secondo la presente legge, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell’imposta appare compromesso, segnatamente quando la persona assoggettata allʼimposta:
    1. prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero; o
    2. è in mora con il pagamento.
  2. Il diritto di pegno fiscale si applica anche ai prodotti assoggettati all’imposta secondo la presente legge per i quali non è ancora sorto il credito fiscale; esso ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

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