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Art. 43a

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. Per diminuire il consumo di bevande distillate, la Confederazione sostiene, con sussidi, le organizzazioni e istituzioni, nazionali e intercantonali, che lottano mediante provvedimenti preventivi contro l’alcolismo. Detti sussidi possono essere concessi segnatamente per l’informazione e la ricerca.
  2. I sussidi sono pagati dall’UDSC; per tale scopo va registrata una somma globale adeguata nel suo bilancio di previsione. L’UDSC può incaricare un organo competente di distribuire, parzialmente o totalmente, i sussidi.
  3. È riservata l’assegnazione di sussidi cantonali, in virtù della decima dell’alcole, per combattere l’alcolismo.

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