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Art. 97a

642.11LIFDFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. Le persone domiciliate all’estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 17b cpv. 3) devono, conformemente all’articolo 17d , una quota proporzionale dell’imposta per il vantaggio valutabile in denaro.
  2. L’aliquota dell’imposta è fissata all’11,5 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

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