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Art. 178

642.11LIFDFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario,

chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto,

è punito con la multa.1

2. La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.

3. È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.

4. Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d’inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

  1. l’infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
  2. la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453;FF 2006 8079).

  2. Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 20 mar. 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2008 4453;FF 2006 8079).

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