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Art. 112a

642.11LIFDFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. L’AFC gestisce, per l’adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale. 1bis. …1
  2. L’AFC e le autorità di cui all’articolo 111 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 112 trasmettono alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge.
  3. I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.
  4. Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:
    1. l’identità;
    2. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa;
    3. gli atti giuridici;
    4. le prestazioni di un ente pubblico.
  5. I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.
  6. Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concernenti in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie dei dati da rilevare, il diritto d’accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
  7. Se gli uffici federali non si accordano in merito alla comunicazione dei dati, il Consiglio federale decide definitivamente. In tutti gli altri casi, decide il Tribunale federale conformemente alla procedura prevista dall’articolo 120 della legge del 17 giugno 20052sul Tribunale federale.3

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 23 giu. 2006 (nuovo numero d’assicurato dell’AVS) (RU 2007 5259;FF 2006 471). Abrogato dall’all. n. 19 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043).

  2. RS 173.110

  3. Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 57 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971096;FF 2001 3764).

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