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Art. 106

642.11LIFDFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. L’imposta federale diretta in virtù dell’appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale si verificano:
    1. le condizioni di cui all’articolo 4, per le persone fisiche;
    2. le condizioni di cui all’articolo 51, per le persone giuridiche.
  2. Se le condizioni di cui all’articolo 4 o 51 si verificano in più Cantoni, l’imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.
  3. È fatto salvo l’articolo 107.

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