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Art. 103

642.11LIFDFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. L’AFC può in particolare:
    1. eseguire controlli presso autorità cantonali di tassazione o di riscossione ed esaminare gli incarti fiscali dei Cantoni e dei Comuni;
    2. farsi rappresentare alle deliberazioni delle autorità di tassazione e presentare proposte;
    3. ordinare, nei singoli casi, provvedimenti d’inchiesta o, se necessario, eseguirli direttamente;
    4. esigere, nei singoli casi, che la tassazione o la decisione su reclamo le sia pure notificata;
    5. 1 esigere che le siano notificate le decisioni, comprese quelle su reclamo e su ricorso, concernenti domande di condono dell’imposta federale diretta.
  2. Il DFF può, su proposta dell’AFC, prendere i provvedimenti necessari, se risulta che in un Cantone le operazioni di tassazione sono eseguite in modo insufficiente o inadeguato. Presentando la proposta, l’AFC avverte simultaneamente il Cantone che provvisoriamente le tassazioni non possono più essere notificate.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9;FF 2013 7239).

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