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Art. 46a

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Esso vi stabilisce le aliquote per gli emolumenti di cui all’articolo 44 capoversi 2–4, i costi di approntamento e gli emolumenti forfetari.
  2. Nelle tariffe degli emolumenti, esso può prevedere eccezioni alla riscossione degli emolumenti o riduzioni degli emolumenti se:
    1. ciò è nell’interesse della Confederazione;
    2. l’utilizzazione avviene a scopi di formazione e di ricerca.

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