Ordinanza sulla geoinformazione

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008

(OGI)

del 21 maggio 2008 (Stato 1° agosto 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 capoverso 2, 5, 6, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2,
13 capoversi 1–4, 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, nonché 46 capoversi 1 e 4
della legge federale del 5 ottobre 20071sulla geoinformazione (LGI),2

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione
  1. La presente ordinanza si applica ai geodati di base di diritto federale (geodati di base).
  2. L’allegato 1 contiene il Catalogo dei geodati di base.
  3. Sono fatti salvi disciplinamenti tecnici specifici del diritto federale.
Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. aggiornamento : adeguamento permanente o periodico dei geodati di base all’evoluzione dell’ubicazione, dell’estensione e delle caratteristiche degli spazi e degli oggetti rilevati;
  2. storicizzazione : registrazione del genere, dell’entità e del momento delle modifiche di geodati di base;
  3. archiviazione : allestimento periodico di copie dell’insieme dei dati e conservazione durevole e sicura di dette copie;
  4. utilizzazione per uso privato : utilizzazione di geodati di base:

1. nell’ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici,

2. da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici,

3. per informazione interna o documentazione in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni e enti analoghi;

e. utilizzazione commerciale : qualsiasi utilizzazione di geodati di base che non sia un’utilizzazione degli stessi per uso privato;

f. intensità dell’utilizzazione : entità dell’utilizzazione parallela e ripetuta da parte degli utenti;

g. prestazioni commerciali: servizi (prodotti e prestazioni analoghe) forniti da unità organizzative dell’amministrazione pubblica al di fuori della propria attività ufficiale in condizioni di concorrenza con offerenti privati;

h. servizio di ricerca : servizio in Internet che consente di cercare geoservizi e, sulla base di corrispondenti geometadati, raccolte di geodati;

i. servizio di rappresentazione : servizio in Internet che consente di visualizzare, ingrandire, rimpicciolire e trasferire raccolte di geodati rappresentabili, di sovrapporre dati, di visualizzare contenuti di geometadati rilevanti per i dati e di navigare all’interno dei geodati;

j. servizio di telecaricamento : servizio in Internet che consente di telecaricare copie di raccolte complete di geodati o di parti di raccolte di geodati e, se eseguibile, di accedervi direttamente;

k.3 servizio di trasformazione : servizio in Internet per la trasformazione di raccolte di geodati;

l.4 dati pubblici aperti: geodati di base che sono liberamente accessibili e per i quali non sono riscossi emolumenti per l’accesso e l’utilizzazione.

Art. 3 Qualità dei dati
  1. L’Ufficio federale di topografia stabilisce, in collaborazione con gli ulteriori servizi specializzati competenti della Confederazione, le norme vincolanti per i geodati di base e i geometadati. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
  2. Altri requisiti in materia di qualità possono essere stabiliti esclusivamente per i geodati di base e i geometadati unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Art. 3a Elenco delle attività di trattamento

Se le raccolte di geodati di base secondo l’allegato 1 costituiscono dati personali ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, il trattamento di tali dati non è assoggettato all’obbligo di tenere un elenco delle attività di trattamento.

Sezione 2: Sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici

Art. 4 Riferimento planimetrico ufficiale
  1. Il riferimento planimetrico dei geodati di base è fondato, tenuto conto dei termini transitori stabiliti nell’articolo 53 capoverso 2, su una delle seguenti descrizioni geodetiche ufficiali:
    1. sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento planimetrico MN03; o
    2. sistema di riferimento planimetrico CH1903+ con quadro di riferimento planimetrico MN95.
  2. L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.
Art. 5 Riferimento altimetrico ufficiale
  1. Il riferimento altimetrico ufficiale dei geodati di base è fondato sulla livellazione federale 1902 (LF02). Quest’ultima è costituita dalle quote usuali LF02 dei punti fissi altimetrici della misurazione nazionale.
  2. Il punto di origine della misura dell’altezza è la «Pierre du Niton» a Ginevra. L’altezza di quest’ultimo è fissata a 373,60 metri.
  3. L’Ufficio federale di topografia disciplina i dettagli tecnici.
Art. 6 Altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici
  1. Se per determinati geodati di base o per determinate forme di rilevamento, aggiornamento e gestione di geodati di base sono stabiliti o autorizzati altri sistemi di riferimento geodetici e quadri di riferimento geodetici, segnatamente di carattere globale o cinematico, deve essere garantita la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.
  2. L’Ufficio federale di topografia stabilisce le definizioni geodetiche e disciplina i dettagli tecnici.
Art. 7 Trasformazione di altri sistemi di riferimento

Chi utilizza per geodati di base altri sistemi di riferimento spaziali, deve garantire la trasformazione verso i sistemi di riferimento e i quadri di riferimento di cui agli articoli 4 e 5.

Sezione 3: Modelli di geodati

Art. 8 Principio

Ai geodati di base è attribuito almeno un modello di geodati.

Art. 9 Competenza per la modellizzazione
  1. Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un modello di geodati minimo. Esso stabilisce in detto modello la struttura e il grado di dettaglio del contenuto.
  2. Un modello di geodati è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:
    1. dai requisiti tecnici;
    2. dallo stato della tecnica.
Art. 10 Linguaggio di descrizione
  1. Il linguaggio di descrizione dei modelli di geodati deve corrispondere a una norma riconosciuta.
  2. L’Ufficio federale di topografia stabilisce il linguaggio di descrizione generale per i geodati di base. A tal proposito, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
  3. Può essere utilizzato in maniera esclusiva un altro linguaggio di descrizione unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.

Sezione 4: Modelli di rappresentazione

Art. 11
  1. Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può stabilire e descrivere uno o più modelli di rappresentazione nel proprio settore specialistico. Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.
  2. Un modello di rappresentazione è determinato, nel quadro delle leggi tecniche:
    1. dal modello di geodati;
    2. dai requisiti tecnici;
    3. dallo stato della tecnica.

Sezione 5: Aggiornamento e storicizzazione

Art. 12 Aggiornamento

Se le prescrizioni delle leggi tecniche non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce un concetto minimo di aggiornamento. Quest’ultimo tiene conto:

  1. dei requisiti tecnici;
  2. delle esigenze degli utenti;
  3. dello stato della tecnica;
  4. dei costi dell’aggiornamento.
Art. 13 Storicizzazione
  1. I geodati di base che rappresentano decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole.
  2. Il metodo di storicizzazione è documentato.

Sezione 6: Garanzia della disponibilità

Art. 14 Disponibilità duratura
  1. Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI conserva i geodati di base in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.
  2. Esso garantisce la salvaguardia dei geodati di base secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare, provvede a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.
  3. L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della gestione dei geodati di base da parte del servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.
Art. 15 Archiviazione
  1. Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19985sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.
  2. Se la competenza spetta ai Cantoni, questi ultimi designano mediante atto legislativo il servizio competente per l’archiviazione.
  3. L’Ufficio federale di topografia può stabilire la durata minima della conservazione.
Art. 16 Concezione in materia di archiviazione
  1. Se la competenza ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LGI spetta a un servizio della Confederazione, l’archiviazione si basa sulla legge federale del 26 giugno 19986sull’archiviazione e sulle relative prescrizioni di esecuzione.
  2. Se la competenza spetta ai Cantoni, il servizio competente per l’archiviazione elabora una concezione in materia di archiviazione per tutti i geodati di base interessati. Quest’ultimo stabilisce in maniera vincolante almeno quanto segue:
    1. il momento dell’archiviazione;
    2. il luogo dell’archiviazione;
    3. le modalità di trasferimento dei dati al servizio di archiviazione;
    4. la durata della conservazione;
    5. il metodo e la periodicità della salvaguardia dei dati;
    6. il trasferimento periodico in adeguati formati di dati;
    7. i diritti di utilizzazione e di valorizzazione dei dati;
    8. le modalità di cancellazione e distruzione dei dati.

Sezione 7: Geometadati

Art. 17 Principio
  1. Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
  2. L’Ufficio federale di topografia stabilisce la norma applicabile ai geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
  3. Può essere utilizzata in maniera esclusiva un’altra norma unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Art. 18 Accesso
  1. I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.
  2. L’accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
  3. Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l’accesso ai geometadati.
  4. L’Ufficio federale di topografia garantisce l’interconnessione dei geometadati.
Art. 19 Aggiornamento e archiviazione

I geometadati sono aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.

Sezione 8: Accesso e utilizzazione

Art. 20 Campo di applicazione della sezione

La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità ai sensi dell’articolo 14 LGI né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del loro mandato legale. È fatto salvo l’articolo 41.

Art. 21 Livelli di autorizzazione all’accesso
  1. Ai geodati di base sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all’accesso:
    1. geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso A;
    2. geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all’accesso B;
    3. geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all’accesso C.
  2. I livelli di autorizzazione all’accesso ai geodati di base sono stabiliti nell’allegato 1.
Art. 22 Accesso ai geodati di base di livello AApri la dottrina
  1. È concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A.
  2. In singoli casi oppure in generale l’accesso a parti di una raccolta di dati è limitato, differito o negato se può:
    1. perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
    2. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
    3. compromettere gli interessi di politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera o di un Cantone;
    4. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
    5. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
    6. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;
    7. comportare la violazione di obblighi di serbare il segreto previsti da leggi specifiche.
Art. 23 Accesso ai geodati di base di livello B
  1. Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B.
  2. In singoli casi oppure in generale è concesso l’accesso a un’intera raccolta di dati o a parti di una raccolta di dati se:
    1. questo non è contrario agli interessi di mantenimento del segreto; o
    2. gli interessi di mantenimento del segreto possono essere salvaguardati mediante misure giuridiche, organizzative o tecniche.
Art. 24 Accesso ai geodati di base di livello C

Non è concesso l’accesso ai geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso C.

Art. 25 Autorizzazione di utilizzare i dati
  1. L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso privato è concessa se:
    1. può essere concesso l’accesso;
    2. l’utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un’utilizzazione per uso privato;
    3. l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.
  2. L’autorizzazione di utilizzare i dati per uso commerciale è concessa se:
    1. può essere concesso l’accesso;
    2. l’utente è registrato;
    3. l’utente ha dichiarato lo scopo, l’intensità e la durata dell’utilizzazione commerciale;
    4. l’emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
    5. dati che presentano il livello di autorizzazione all’accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.
  3. L’autorizzazione di utilizzare i dati può essere limitata nel tempo se il venir meno della loro attualità può risultare pregiudizievole.
  4. L’autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l’intensità o la durata dell’utilizzazione se l’entità dell’emolumento dipende da tali fattori.
  5. Per determinati geodati di base, il servizio specializzato competente nel caso specifico può ammettere l’utilizzazione senza previa autorizzazione.
Art. 26 Autorizzazione negata
  1. L’autorizzazione è negata mediante decisione formale.
  2. Se la conclusione di un contratto o l’autorizzazione sono negate mediante controlli organizzativi o tecnici dell’accesso, la persona interessata può chiedere che sia presa una decisione formale.
Art. 27 Autorizzazione a posteriori

In caso di utilizzazione illecita di geodati di base, la procedura per la concessione dell’autorizzazione è eseguita d’ufficio a posteriori.

Art. 28 Utilizzazione per uso privato

All’utilizzazione per uso privato si applicano per analogia le pertinenti disposizioni della legge del 9 ottobre 19927sul diritto d’autore.

Art. 28a Dati pubblici aperti
  1. Mediante geoservizi, il servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI può rendere accessibili quali dati pubblici aperti i geodati di base del livello di autorizzazione all’accesso A.
  2. Nel caso di dati pubblici aperti, l’autorizzazione di utilizzare i dati è considerata accordata.
  3. In caso di utilizzazione eccessiva, inadeguata o abusiva, l’accesso può essere limitato o negato.
  4. Per impedire un’utilizzazione eccessiva, inadeguata e abusiva il servizio competente può sorvegliare il libero accesso mediante strumenti adeguati, compresa la registrazione di indirizzi IP.
Art. 29 Protezione dei dati
  1. Gli utenti sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
  2. Sono tenuti a informare in ogni momento il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI e l’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sulle misure adottate per garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.
Art. 30 Indicazione della fonte

I geodati di base possono essere comunicati unicamente con l’indicazione della fonte.

Art. 31 Utilizzazione da parte di terzi

In caso di trasmissione di geodati di base, gli obblighi degli utenti si applicano anche ai terzi destinatari.

Art. 32 Disposizioni contrattuali

Le disposizioni contrattuali concernenti l’accesso a geodati di base nonché l’utilizzazione e la trasmissione di geodati di base possono derogare alle disposizioni degli articoli 28–31 se:

  1. comprendono prescrizioni in materia di protezione almeno equivalenti; e
  2. assicurano la parità di trattamento dei soggetti operanti in condizioni di concorrenza.
Art. 33 Distruzione di dati utilizzati illecitamente
  1. Qualora l’autorizzazione a posteriori non possa essere concessa in ragione di un’utilizzazione illecita di geodati di base, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI ordina la distruzione dei dati o la confisca dei supporti di dati presso l’utente.
  2. Esso ordina la distruzione o la confisca indipendentemente da un eventuale perseguimento penale.

Sezione 9: Geoservizi

Art. 34 Servizi relativi ai geodati di base
  1. I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:
    1. mediante servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all’accesso A;
    2. mediante servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente nell’allegato 1.
  2. In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
  3. Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico può emanare istruzioni complementari nel proprio settore specialistico.
Art. 35 Servizi di geometadati
  1. I geometadati dei geodati di base sono resi accessibili mediante servizi di ricerca.
  2. In funzione di un’interconnessione ottimale, l’Ufficio federale di topografia può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
Art. 36 Geoservizi intersettoriali

L’Ufficio federale di topografia gestisce i seguenti geoservizi intersettoriali:

  1. servizio di ricerca interconnesso per i geometadati di tutti i geodati di base;
  2. servizio di ricerca interconnesso per i geoservizi di cui all’articolo 34;
  3. servizio per la trasformazione tra i quadri di riferimento ufficiali (art. 4);
  4. servizio per la trasformazione tra i sistemi e i quadri di riferimento ufficiali (art. 4 e 5) e altri sistemi e quadri di riferimento geodetici (art. 6);
  5. accesso interconnesso ai geodati di base;
  6. 8 servizi degli indirizzi.

Sezione 10: Scambio di dati tra autorità

Art. 37 Concessione dell’accesso
  1. Su richiesta, il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI concede ad altri servizi della Confederazione o dei Cantoni l’accesso ai geodati di base.
  2. Esso garantisce l’accesso mediante un servizio di telecaricamento. Laddove questo non sia possibile, trasmette i dati in un’altra forma.
Art. 38 Negazione dell’accesso

Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI nega l’accesso ai geodati di base se:

  1. i geodati di base presentano il livello di autorizzazione all’accesso B o C e il servizio richiedente non può far valere alcun interesse pubblico all’accesso;
  2. la concessione dell’accesso potrebbe compromettere la sicurezza interna o esterna.
Art. 39 Protezione dei dati e tutela del segreto
  1. Il servizio ricevente è responsabile dell’osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e di tutela del segreto.
  2. Il servizio mittente informa il servizio ricevente dell’esistenza di prescrizioni particolari.
Art. 40 Comunicazione a terzi
  1. Un’autorità può concedere a terzi l’accesso a geodati di base a cui essa stessa ha accesso in virtù della sezione 8 e autorizzarne l’utilizzazione, a prescindere dal fatto che siano elaborati o no, se:
    1. applica per la regolamentazione dell’accesso e dell’utilizzazione le medesime prescrizioni applicate dal servizio competente di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI;
    2. fornisce indicazioni riguardo allo stato di aggiornamento;
    3. riscuote gli emolumenti prescritti e li trasmette al servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI.
  2. Se comunica i geodati di base gratuitamente, si assume l’onere degli emolumenti prescritti.
Art. 41 Prestazioni commerciali di autorità e amministrazioni

Prestazioni commerciali proprie di autorità sono disciplinate dalle sezioni 8 e 11 anche se fondate su un mandato legale.

Art. 42 Indennità forfettaria

L’indennità forfettaria è stabilita in considerazione dei seguenti elementi:

  1. quantitativo e genere stimati delle unità d’informazione scambiate;
  2. indennità e sussidi finanziari concessi dalla Confederazione;
  3. entità stimata delle riscossioni di emolumenti.
Art. 42a Organizzazioni internazionali
  1. Lo scambio di dati con organizzazioni internazionali sulla base di obblighi di diritto internazionale è considerato scambio di dati tra autorità.
  2. Esso è gratuito, sempre che il diritto internazionale non preveda un’indennità.

Sezione 11: Principi su cui si fonda la riscossione dell’emolumento da parte della Confederazione

Art. 43 Campo di applicazione della sezione
  1. La presente sezione si applica a tutte le decisioni e a tutti i servizi per i quali sono riscossi emolumenti conformemente alla presente ordinanza.
  2. La presente sezione non si applica allo scambio tra autorità né all’utilizzazione da parte di autorità nel quadro del rispettivo mandato legale se sussiste un disciplinamento contrattuale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LGI. È fatto salvo l’articolo 41.9
Art. 43a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200410sugli emolumenti.

Art. 44 Emolumenti
  1. Non sono riscossi emolumenti per:
    1. l’accesso ai dati pubblici aperti di cui all’articolo 28a ;
    2. l’accesso ai geoservizi di cui agli articoli 35 e 36 e la loro utilizzazione;
    3. l’utilizzazione di geodati di base a prescindere dal genere di accesso e dal genere di utilizzazione;
    4. l’utilizzazione di prodotti ufficiali digitali liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 28a .
  2. In caso di utilizzazione eccessiva di questi dati, servizi e prodotti possono essere riscossi emolumenti. Essi corrispondono a un contributo adeguato ai costi infrastrutturali per il numero eccessivo di consultazioni o il volume eccessivo di dati.
  3. Sono riscossi emolumenti per:
    1. l’accesso a geodati di base che non sono considerati dati pubblici aperti secondo l’articolo 28a ;
    2. l’accesso a geodati di base che non è possibile mediante geoservizi;
    3. prestazioni di servizio particolari;
    4. i prodotti, i servizi e le prestazioni di cui all’articolo 46;
  4. Per quanto la presente ordinanza e le tariffe degli emolumenti dei Dipartimenti non prevedano disciplinamenti e non sussistano disposizioni contrattuali, è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.
  5. I costi di approntamento e i costi di trasporto possono essere fatturati in aggiunta agli emolumenti di cui ai capoversi 3 e 4.
Art. 44a Costi di approntamento
  1. Per indennizzare costi di approntamento al di fuori dell’accesso secondo l’articolo 28a è riscosso un emolumento conformemente alle tariffe degli emolumenti del Dipartimento.
  2. Per l’approntamento sono inoltre riscossi i seguenti emolumenti:
    1. supporto di dati: prezzo di fabbricazione per unità;
    2. imballaggio e spedizione: 0–25 franchi per unità di spedizione.
Art. 45 Imposta sul valore aggiunto

L’imposta sul valore aggiunto è riscossa, in aggiunta agli emolumenti, per le prestazioni ufficiali che vi sono soggette.

Art. 45a–45e
Art. 45f Costi di trasporto
  1. Le spese di porto sono fatturate conformemente alle tariffe della Posta svizzera.
  2. Se, per ragioni tecniche o su richiesta della persona che effettua l’ordinazione, il trasporto ha luogo da parte di altri fornitori di servizi di trasporto, sono fatturati i costi di trasporto effettivi.
Art. 46 Emolumenti forfettari
  1. Sono riscossi emolumenti forfettari per:
    1. carte e atlanti analogici;
    2. 11 l’utilizzazione di servizi e prestazioni particolari;
    3. software;
    4. rapporti e studi;
    5. e f.12
    6. modifiche di autorizzazioni e licenze;
    7. la procedura per l’autorizzazione a posteriori (art. 27);
    8. la decisione di distruzione o di confisca (art. 33).
  2. Oltre all’emolumento forfettario possono essere riscossi i costi di approntamento e i costi di trasporto.13
  3. 14
Art. 46a Tariffe degli emolumenti
  1. Il Dipartimento competente emana le tariffe degli emolumenti. Esso vi stabilisce le aliquote per gli emolumenti di cui all’articolo 44 capoversi 2–4, i costi di approntamento e gli emolumenti forfetari.
  2. Nelle tariffe degli emolumenti, esso può prevedere eccezioni alla riscossione degli emolumenti o riduzioni degli emolumenti se:
    1. ciò è nell’interesse della Confederazione;
    2. l’utilizzazione avviene a scopi di formazione e di ricerca.
Art. 47

Sezione 12: Coordinamento e partecipazione

Art. 48 Organo di coordinamento
  1. Per il coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione è istituito un organo di coordinamento ai sensi dell’articolo 55 della legge del 21 marzo 199715sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
  2. L’organo di coordinamento ha i compiti seguenti:
    1. coordinamento delle attività dell’Amministrazione federale;
    2. sviluppo di strategie della Confederazione;
    3. partecipazione allo sviluppo di norme tecniche;
    4. gestione di un centro di competenze;
    5. consulenza a servizi cantonali.
  3. Esso ha la facoltà di impartire istruzioni ai servizi della Confederazione.
  4. L’organo di coordinamento è composto da almeno un rappresentante di ogni dipartimento, della Cancelleria federale, del settore dei Politecnici federali e dell’Ufficio federale di topografia. Ogni autorità designa autonomamente i propri rappresentanti.
  5. L’organo di coordinamento è assegnato amministrativamente all’Ufficio federale di topografia e dispone di un proprio segretariato.
Art. 49 Identificatore

A tutti i geodati di base è attribuito un identificatore numerico univoco. L’identificatore è stabilito nell’allegato 1.

Art. 50 Partecipazione dei Cantoni e consultazione di organizzazioni

Nel quadro della preparazione di norme tecniche e di altri criteri stabiliti dalla Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

Sezione 13: Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Art. 51 Infrazioni e perseguimento penale
  1. È punito con la multa fino a 5000 franchi chi:
    1. procura illecitamente a se stesso o a terzi l’accesso a geodati di base;
    2. utilizza senza previa autorizzazione geodati di base o geoservizi;
    3. comunica senza previa autorizzazione geodati di base;
    4. viola prescrizioni in materia di utilizzazione, segnatamente in materia di indicazione della fonte.
  2. Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Sezione 14: Disposizioni finali

Art. 52 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 53 Disposizioni transitorie
  1. Per l’applicazione degli articoli 3, 8–19 e 34–36 è concesso ai Cantoni un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Se la presente ordinanza rimanda a norme e ad altri criteri tecnici non ancora esistenti al momento della sua entrata in vigore, il termine transitorio è valevole a partire dal momento in cui dette norme e direttive sono comunicate ai Cantoni. 1bis. Per i geodati di base che rappresentano restrizioni di diritto pubblico della proprietà si applicano gli articoli 25–30 dell’ordinanza del 2 settembre 200916sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.17
  2. Per il passaggio del sistema e del quadro di riferimento planimetrici da CH1903/MN03 a CH1903+/MN95 sono stabiliti i seguenti termini transitori:
    1. per il passaggio nell’ambito dei dati di riferimento: entro il 31 dicembre 2016;
    2. per il passaggio nell’ambito dei rimanenti geodati di base: entro il 31 dicembre 2020.
  3. L’articolo 4 capoverso 1 lettera a sarà abrogato il 1° gennaio 2021.
Art. 53a Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2009
  1. Alle procedure di autorizzazione pendenti sono applicabili i disciplinamenti sugli emolumenti vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
  2. I rimanenti contratti esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e concernenti l’utilizzazione di geodati di base, l’utilizzazione di geoservizi e i pertinenti emolumenti da versare sono efficaci sino alla fine della durata convenuta, al più tardi tuttavia sino al 31 dicembre 2014.
Art. 54 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

Allegato 1

(art. 1 cpv. 2)

Catalogo dei geodati di base del diritto federale

DenominazioneBase giuridicaServizio competente (RS510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]Geodati di riferimentoCatasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietàLivello di autorizzazione all’accessoServizio di telecaricamentoIdentificatore
Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti naturali)RS0.451.41UFAMAX1
Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar)RS0.451.45UFAMAX2
Convenzione delle AlpiRS0.700.1AREAX3
Carte secondo il diritto aeronautico
(Carte aeronautiche)
RS 0.748.0 art. 37
RS 510.626.1 art. 10
swisstopo [UFAC]A4
Dati della navigazione aereaRS0.748.0 art. 37, allegati 4, 11, 14 e 15UFACA5
Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquistoRS 210 art. 949 a cpv. 3, 970 cpv. 2
RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. a, 27
Cantoni [UFG]A7
Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDMRS 210 art. 949 a cpv. 3, 970
RS 211.432.1 art. 26 cpv. 1 lett. b e c, 98, 101 segg.
Cantoni [UFG]B8
Registro federale degli edifici e delle abitazioni: dati con livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioniRS 431.01 art. 10
RS 431.841 art. 1 segg.
USTAX9
Registro delle imprese e degli stabilimentiRS 431.01 art. 10
RS 431.903 art. 1 segg.
USTBX10
Censimenti delle aziende e statistica strutturale delle impreseRS431.012.1 allegatoUSTBX11
Statistica della superficie della SvizzeraRS431.012.1 allegatoUSTAX12
Censimento della circolazione stradale sulla rete superioreRS431.012.1 allegatoUSTRAAX13
Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e localeRS431.012.1 allegatoCantoni [USTRA]AX14
Censimenti federali della popolazioneRS431.112 art. 1 segg.USTBX15
Inventario federale delle vie di comunicazione storicheRS 451 art. 5
RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c
RS 451.13
USTRAAX16
Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale)RS 451 art. 5
RS 451.1 art. 23 cpv. 1 lett. c
RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a
Cantoni [USTRA]AX17
Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP)RS 451 art. 5
RS 451.11 art. 1 segg.
UFAMAX18
Inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionaleRS 451 art. 18 a
RS 451.31 art. 1 segg.
UFAMAX19
Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionaleRS 451 art. 18 a
RS 451.32 art. 1 segg.
UFAMAX20
Inventario federale delle paludi di importanza nazionaleRS 451 art. 18 a
RS 451.33 art. 1 segg.
UFAMAX21
Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionaleRS 451 art. 18 a
RS 451.34 art. 1 segg.
UFAMAX22
Altri biotopi d’importanza regionale e localeRS451 art. 18bCantoni [UFAM]AX23
Inventario federale dei paesaggi palustri di particolare bellezza e di importanza nazionaleRS 451 art. 23 b
RS 451.35 art. 1 segg.
UFAMAX24
Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale ISOSRS451.12 art. 1 segg.UFCA25
Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e localeRS 451 art. 18 a , 18 b
RS 451.31 art. 3
Cantoni [UFAM]AX26
Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e localeRS 451 art. 18 a , 18 b
RS 451.32 art. 3
Cantoni [UFAM]AX27
Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e localeRS 451 art. 18 a , 18 b
RS 451.33 art. 3
Cantoni [UFAM]AX28
Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e localeRS 451 art. 18 a , 18 b
RS 451.34 art. 5
Cantoni [UFAM]AX29
Parco Nazionale SvizzeroRS454 art. 1 segg.UFAMAX31
Piano settoriale militareRS 510.51 art. 6
RS 700.1 art. 14 segg.
DDPS [ARE]AX32
Sistemi di riferimento geodetici (misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 2 segg.
RS 510.620 art. 4 segg.
swisstopoXAX33
Quadri di riferimento geodetici (dati concernenti i punti fissi e la rete permanente della misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 2 segg.
RS 510.620 art. 4 segg.
swisstopoXAX34
Ortofoto (misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 7
swisstopoXAX35
Foto aeree (misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 7
swisstopoXA36
Foto satellitari (misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 7
swisstopoXA37
Modello topografico del paesaggio (misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 7
swisstopoXAX38
Confini giurisdizionali (misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 7, 13 segg.
swisstopoXAX39
Nomi geografici (misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 7
swisstopoXAX40
Dati altimetrici (misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 7
RS 748.131.1 art. 58 b cpv. 3
swisstopoXAX41
Carte nazionaliRS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 8
swisstopoXAX42
Atlante della SvizzeraRS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 23
Politecnico federale di ZurigoA43
Atlante idrologicoRS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 23
UFAMA44
Carte geologicheRS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 23
swisstopoAX46
Carte geofisicheRS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 23
swisstopoA47
Carte geotecnicheRS 510.62 art. 22 segg., 27 seg.
RS 510.626 art. 23
RS 510.624 art. 10
swisstopoA48
Carte storicheRS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626.1 art. 10
swisstopoXA49
Geologia nazionale (dati di base)RS 510.62 art. 27 seg.
RS 510.624 art. 5 lett. a
swisstopoA50
Piano per il registro fondiario
(estratto misurazione ufficiale)
RS 510.62
art. 29 segg.
RS 211.432.2
art. 7
Cantoni [UFRF e D+M]XAX51
Punti fissi PFP 1, PFA1 (misurazione nazionale)RS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 2
swisstopoXAX53
Inventario della protezione dei beni culturali con oggetti d’importanza nazionaleRS520.31 art. 2UFPPA65
Inventario dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di grave penuriaRS 531.32
art. 4 cpv. 1 e 2
RS 814.20 art. 58 cpv. 2 18
Cantoni [UFAM]B66
Rete delle piste ciclabiliRS 700 art. 3 cpv. 3 lett. c, art. 6 cpv. 3
RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a
Cantoni [USTRA]AX67
Superfici per l’avvicendamento delle coltureRS 700 art. 6 cpv. 2 lett. a
RS 700.1 art. 26 segg.
RS 700.1 art. 28 cpv. 2
Cantoni [ARE]AX68
Piani direttori cantonaliRS 700 art. 6 segg.
RS 700.1 art. 4 segg.
Cantoni [ARE]A69
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviariaRS 742.101 art. 18 cpv. 5
RS 742.104 art. 8 bis
RS 700.1 art. 14 segg.
UFT [ARE]AX71
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura StradeRS700.1 art. 14 segg.USTRA [ARE]AX72
Piani di utilizzazione (cantonali/comunali)RS700 art. 14, 26Cantoni [ARE]XAX73
Stato dell’urbanizzazioneRS 700 art. 19
RS 700.1 art. 31 seg.
Cantoni [ARE]AX74
Zone di pianificazioneRS700 art. 27Cantoni [ARE]XAX76
Agricoltura (dati di base)RS700.1 art. 14UFAGAX77
Piano settoriale di depositi in strati geologici profondiRS 732.11 art. 5
RS 700.1 art. 14 segg.
UFE [ARE]AX78
Reti di percorsi pedonali e sentieriRS704 art. 4, 16Cantoni [USTRA]AX79
Protezione da catastrofi naturali (rilevamenti di interesse nazionale)RS 721.100 art. 13
RS 721.100.1 art. 4
RS 921.01 art. 16 cpv. 1
UFAMAX80
Protezione da catastrofi naturali (altri rilevamenti)RS 721.100 art. 14
RS 721.100.1 art. 5
RS 921.01 art. 16 cpv. 2
Cantoni [UFAM]AX81
Compendio degli impianti idroelettrici (WASTA)RS721.80 art. 29aUFEAX82
Zone tutelate dall’OIFIRS721.821 art. 5UFEAX85
Strade nazionaliRS 725.11 art. 11
FF 2017 6695
allegato
USTRAXAX86
Zone riservate per le strade nazionaliRS725.11 art. 14USTRAXAX87
Allineamenti per le strade nazionaliRS725.11 art. 22USTRAXAX88
Rete delle strade principaliRS725.116.21 art. 16, allegato 2USTRAXA90
Centrali nucleariRS732.1 art. 1 segg.UFEAX91
Piani d’opera delle linee elettriche in cavoRS 734.0 art. 3
RS 734.31 art. 62
Gestori degli impianti [UFE]B92
Piano settoriale degli elettrodottiRS 734.0 art. 16 cpv. 5
RS 700.1 art. 14 segg.
UFE [ARE]AX94
Ubicazioni degli incidenti stradaliRS741.57USTRAB95
Zone riservate per gli impianti ferroviariRS742.101 art. 18nUFTXAX96
Allineamenti per gli impianti ferroviariRS742.101 art. 18qUFTXAX97
Rete ferroviaria e stazioni per i trasporti pubbliciRS 510.625 art. 28
RS 742.120 19 art.4
RS 745.1 art. 13 cpv. 2
UFTAX98
Impianti di trasporto a fune soggetti a concessione federaleRS743.011 art. 10UFTAX99
Limitazioni per la navigazione internaRS747.201 art. 3Cantoni [UFT]AX100
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura NavigazioneRS 747.219.1 art. 5
RS 700.1 art. 14 segg.
UFT [ARE]AX101
Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura Aviazione (Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica)RS 748.131.1 art. 3 a
RS 700.1 art. 14 segg.
UFAC [ARE]AX102
Zone riservate per gli impianti aeroportualiRS748.0 art. 37n –37pUFACXAX103
Allineamenti per gli impianti aeroportualiRS748.0 art. 37q –37sUFACXAX104
Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli degli aeroporti civiliRS748.131.1 art. 62UFACA106
Piano delle zone di sicurezzaRS 748.0 art. 42
RS 748.131.1 art. 72
UFACXAX108
Piani delle reti emittenti radiofoniche e televisiveRS784.10 art. 13, 24 seg.UFCOMA109
Ubicazioni degli impianti di radiocomunicazione (dati di esercizio)RS 784.10 art. 13 a
RS 784.102.1 art. 13, 17
UFCOMB110
Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobileRS784.10 art. 24 seg.UFCOMA111
Raccolta di dati nazionale concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevantiRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 16, 17
UFAMB112
Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni)RS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 13, 16, 17
Cantoni [UFAM]B113
Impianti per i rifiutiRS 814.01 art. 31
RS 814.600 art. 4, 6
Cantoni [UFAM]AX114
Catasto dei siti inquinatiRS 814.01 art. 32 c
RS 814.680 art. 5
Cantoni [UFAM]XAX116
Catasto dei siti inquinati nel settore militareRS 814.01 art. 32 c
RS 814.680 art. 5
DDPS [UFAM]XAX117
Catasto dei siti inquinati nel settore degli aeroporti civiliRS 814.01 art. 32 c
RS 814.680 art. 5
UFAC [UFAM]XAX118
Catasto dei siti inquinati nel settore dei trasporti pubbliciRS 814.01 art. 32 c
RS 814.680 art. 5
UFT [UFAM]XAX119
Carte dell’inquinamento fonico – panoramica nazionaleRS 814.41 art. 45 a
RS 814.01 art. 44
UFAMA120
Rete nazionale d’osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL)RS 814.01 art. 44
RS 814.318.142.1 art. 39
UFAMAX121
Rilevamenti cantonali dell’inquinamento atmosferico (reti di rilevamento)RS 814.01 art. 44
RS 814.318.142.1 art. 27
Cantoni [UFAM]AX122
Carte nazionali dell’inquinamento atmosfericoRS814.01 art. 44UFAMA123
Risultati dell’osservazione nazionale del deterioramento del suolo (NABO)RS 814.01 art. 44
RS 814 .12 art. 3
UFAMA124
Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suoloRS 814.01 art. 44
RS 814.12 art. 4
Cantoni [UFAM]A125
Catasto dei rumori – impianti ferroviariRS 814.01 art. 44
RS 814.41 art. 37, 45
UFT [UFAM]A126
Registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scaricoRS 814.01 art. 46 cpv. 2
RS 814.017 art. 8
UFAMAX127
Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico PRSRS 814.20 art. 7
RS 814.201 art. 4
Cantoni [UFAM]AX128
Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico PGSRS 814.20 art. 7
RS 814.201 art. 5
Cantoni [UFAM]AX129
Settori di protezione delle acqueRS 814.20 art. 19
RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4
Cantoni [UFAM]AX130
Zone di protezione delle acque sotterraneeRS 814.20 art. 20
RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4
Cantoni [UFAM]XAX131
Aree di protezione delle acque sotterraneeRS 814.20 art. 21
RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4
Cantoni [UFAM]XAX132
Qualità delle acque (rilevamenti di interesse nazionale)RS814.20 art. 57UFAMAX133
Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti)RS814.20 art. 58Cantoni [UFAM]B134
Condizioni idrologiche (rilevamenti di interesse nazionale)RS 814.20 art. 57
RS 721.100 art. 13
UFAMAX135
Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti)RS 814.20 art. 58
RS 721.100 art. 14
Cantoni [UFAM]A136
Approvvigionamento in acqua potabile (rilevamenti di interesse nazionale)RS814.20 art. 57UFAMAX137
Approvvigionamento in acqua potabile (ulteriori rilevamenti)RS814.20 art. 58Cantoni [UFAM]B138
Falde freaticheRS814.20 art. 58Cantoni [UFAM]AX139
Inventario dei prelievi d’acqua esistentiRS 721.80 art. 29 a
RS 814.20 art. 82
RS 814.201 art. 36, 40
Cantoni [UFAM]A140
Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freaticaRS 814.20 art. 58
RS 814.201 art. 30
Cantoni [UFAM]AX141
Catasto dei rumori – strade nazionaliRS 814.41 art. 37, 45
RS 814.01 art. 44
USTRA [UFAM]A142
Catasto dei rumori –aerodromi militariRS 814.41 art. 37, 45
RS 814.01 art. 44
DDPS [UFAM]A143
Catasto dei rumori – strade principali e altre stradeRS 814.41 art. 37, 45
RS 814.01 art. 44
Cantoni [UFAM]A144
Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione)RS814.41 art. 43Cantoni [UFAM]XAX145
Elenco di tutte le emissioni sperimentali autorizzateRS814.911 art. 56 cpv. 1UFAMA147
Catasto della produzione agricolaRS 910. 1 art. 4 e 178 cpv. 5
RS 912.1 art. 1 e 5
UFAGAX149
Registro delle denominazioni d’origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP)RS 910.1 art. 16
RS 910.12 art. 13
UFAGAX150
Catasto viticoloRS 910.1 art. 61, 178 cpv. 5;
RS 916.140 art. 4
Cantoni [UFAG]AX151
Zone decliveRS 910.1 art. 178 cpv. 5
RS 910.13 art. 43 e 45
UFAGAX152
Superfici agricoleRS 910.1 art. 178 cpv. 5;
RS 910.13 art. 38, 45, 55, 56, 58–60, 63, 64, 113, all. 1–4;
RS 910.91 art. 6, 9, 13, 14, 16, 24
Cantoni [UFAG]AX153
Margini statici della forestaRS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13
RS 921.01 art. 12 a
Cantoni [UFAM]XAX157
Linee di distanza dalla forestaRS921.0 art. 17Cantoni [UFAM]XAX159
Riserve forestaliRS 921.0 art. 20 cpv. 4
RS 921.01 art. 41
Cantoni [UFAM]XAX160
Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali)RS 921.0 art. 20
RS 921.01 art. 18 cpv. 2
Cantoni [UFAM]AX161
Inventario forestale nazionale svizzero (basi)RS 921.0 art. 33, 34
RS 921.01 art. 37 a
FNP [UFAM]B163
Inventario forestale nazionale svizzero (rapporto conclusivo)RS 921.0 art. 33, 34
RS 921.01 art. 37 a
FNP [UFAM]A164
Ricerca ecologica di lungo termine in ecosistemi forestali e inventario SanasilvaRS 921.0 art. 33, 34
RS 921.01 art. 37 a
FNP [UFAM]B165
Zone di pericoloRS 721.100.1 art. 5 cpv. 2
RS 921.01 art. 16 cpv. 3
Cantoni [UFAM]AX166
Catasto degli eventi – Pericoli naturaliRS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. b e d
RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. a e c
Cantoni [UFAM]AX167
Bandite di caccia (cantonali)RS922.0 art. 3, 11Cantoni [UFAM]AX168
Colonie di stambecchiRS 922.0 art. 7 cpv. 3
RS 922.27 art. 1, 2
UFAMAX169
Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi)RS 922.0 art. 11
RS 922.31 art. 1 segg.
UFAMAX170
Inventario federale delle riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratoriRS 922.0 art. 11
RS 922.32 art. 1 segg.
UFAMAX171
Riserve d’uccelli (cantonali)RS922.0 art. 11 cpv. 4Cantoni [UFAM]AX172
Zone di protezione itticaRS923 art. 4 cpv. 3Cantoni [UFAM]AX174
Catasto dei rumori – aerodromi civiliRS 814.41 art. 37, 45
RS 814.01 art. 44
UFAC [UFAM]A176
Catasto dei rumori – piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militariRS 814.41 art. 37, 45
RS 814.01 art. 44
DDPS [UFAM]A177
Piani delle zone per la pianificazione delle misure di emergenza nei dintorni degli impianti nucleariRS732.33
art. 3–5, Allegato 2
IFSNAX178
Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (patrimonio universale UNESCO, siti culturali)RS0.451.41UFCAX179
Atlante statistico della SvizzeraRS 510.62 art. 22 segg.
RS 510.626 art. 23
USTA180
Elenco ufficiale delle località con il numero postale d’avviamento e il perimetroRS510.625 art. 24swisstopoAX181
Banca dati sul radonRS814.501 art. 16220Cantoni [UFSP]B182
Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di reteRS734.7 art. 5 cpv. 1Cantoni [ElCom]AX183
Itinerari cantonali dei trasporti specialiRS741.11 art. 78 segg.Cantoni [USTRA]AX184
Dissodamenti e rimboschimento compensativoRS 921.0 art. 5, 7
RS 921.01 art. 7, 8
Cantoni [UFAM]A185
Inventario federale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionaleRS 451 art. 18 a
RS 451.37 art. 1 segg.
UFAMAX186
Parchi d’importanza nazionaleRS451
art. 23e –23h
Cantoni [UFAM]A187
Inventario cantonale dei beni culturali d’importanza regionale e localeRS520.31 art. 2Cantoni [UFPP]A188
Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d’importanza nazionale, regionale e localeRS 451 art. 18 a , 18 b
RS 451.37 art. 4
Cantoni [UFAM]AX189
Spazio riservato alle acqueRS 814.20 art. 36 a
RS 814.201 art. 41 a , 41 b
Cantoni [UFAM]XAX190
Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acqueRS 814.20 art. 38 a
RS 814.201 art. 41 d
Cantoni [UFAM]AX191
Pianificazione del risanamento nell’ambito della forza idrica e relativi rapportiRS 814.20 art. 83 b
RS 814.201 art. 41 f , 42 b
RS 923.01 art. 9 b
Cantoni [UFAM]A192
Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federaleRS 721.101 art. 2, 3 al. 2, 22, 24
RS 721.101.1 art. 29 21
UFEAX193
Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonaleRS721.101 art. 2, 23, 2422Cantoni [UFE]AX194
Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)RS922.01 art. 4terCantoni [UFAM]AX195
Elenco ufficiale delle vieRS510.625 art. 26aswisstopoXAX196
Elenco ufficiale degli indirizzi degli edificiRS510.625 art. 26cswisstopoXAX197
Piano settoriale AsiloRS 142.31 art. 95 a segg.
RS 700.1 art. 14 segg.
SEM [ARE]AX198
Restrizioni di utilizzazione in caso di suoli contaminatiRS 814.01 art. 34 cpv. 2
RS 814.12 art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 1
Cantoni [UFAM]AX199
Carte nazionali per attività sulla neveRS922.01 art. 4tercpv. 4swisstopo [UFAM]AX200
Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli aerodromi militariRS510.10 art. 126DDPSA201
Inventario delle abitazioni e quota di abitazioni secondarieRS702.1 art. 2 cpv. 4AREAX202
Collegamento in ponte radioRS784.10 art. 24f , art. 25 cpv. 1UFCOMA203
Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle strade nazionaliRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 16, 17
USTRA [UFAM]B204
Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti ferroviariRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 16, 17
UFT [UFAM]B205
Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti di trasporto in condottaRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 16, 17
UFE [UFAM]B206
Raccolta di dati relativa all’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militariRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 16, 17
DDPS [UFAM]B207
Raccolta di dati concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militariRS 510.518 art. 1
RS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 16, 17
DDPS [UFAM]C208
Raccolta di dati concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli aeroporti civiliRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 16, 17
UFAC [UFAM]B209
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni)RS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 13
Cantoni [UFAM]A210
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle strade nazionaliRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 20
USTRA [UFAM]A211
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti ferroviariRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 20
UFT [UFAM]A212
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli impianti di trasporto in condottaRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 20
UFE [UFAM]A213
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militariRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 20
DDPS [UFAM]A214
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militariRS 510.518 art. 1
RS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 20
DDPS [UFAM]C215
Posizione e settori contigui ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti nel settore degli aeroporti civiliRS 814.01 art. 10
RS 814.012 art. 20
UFAC [UFAM]A216
Zone riservate per
linee con una tensione nominale pari o superiore a 220 kV
RS734.0 art. 18UFEXAX217
Allineamenti per impianti a corrente forteRS734.0 art. 18bUFEXAX218
Impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kVRS734.0 art. 26aGestori degli impianti
[UFE]
AX219
Mappe di inondazione per impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza federaleRS 721.101
art. 2, 3
cpv. 2, 10, 22, 24
RS 721.101.1 art. 25 cpv. 1 lett. a
Gestori degli impianti [UFE]B220
Impianti di produzione dell’elettricitàRS 730.0 art. 56 cpv. 1 lett. h
RS 730.01 art. 69 a
UFEAX221
Impianti di trasporto in condottaRS746.12 art. 45Esercente [UFE]AX222
Impianti di trasporto in condotta: perimetri di protezioneRS746.12 art. 44Esercente [UFE]AX223
Posizione e perimetri di protezione degli impianti di trasporto in condotta nel settore delle opere militariRS746.12 art. 44, 45DDPS [UFE]B224
Posizione e perimetri di protezione degli impianti di trasporto in condotta nel settore delle opere militari protette ai sensi della legge federale concernente la protezione delle opere militariRS 510.518 art. 1
RS 746.12 art. 44, 45
DDPS [UFE]C225
Piano settoriale dei trasporti, parte Trasporto merci sotterraneoRS 749.1 art. 7
RS 700.1 art. 14 segg.
UFT [ARE]AX226
Infrastrutture agricoleRS913.1 art. 59Cantoni
[UFAG]
AX227
Misurazione ufficialeRS211.432.2
art. 6
Cantoni [D+M]XAX228
Progetti di grandi impianti fotovoltaici di cui all’articolo 71a LEneRS730.01 art. 9hUFEAX229
Progetti di impianti eolici di cui all’articolo 71c LEneRS730.01 art. 9kUFEAX230
Impianti di produzione di combustibili e carburanti rinnovabili nonché idrogenoRS 730.01
art. 69 b
RS 730.010.2 art. 4
UFEAX231
Catasto delle opere di protezioneRS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. c e d
RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. b e c
Cantoni [UFAM]AX232
Panoramiche cantonali dei rischi – Pericoli naturaliRS 721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. f
RS 921.01 art. 16 cpv. 2 lett. e
Cantoni [UFAM]AX233
Dispositivi di allarme – Pericoli naturaliRS 721.100.1 art. 7 cpv. 1 lett. c
RS 921.01 art. 17 a cpv. 1 lett. c
Cantoni [UFAM]AX234
Aree di ritenzione che danno diritto a indennitàRS 721.100.1 art. 8 cpv. 4
RS 921.01 art. 17 b cpv. 3
Cantoni [UFAM]AX235
Misurazione di corsi d’acquaRS721.100.1 art. 4 cpv. 1 lett. bUFAMAX236
Misurazione cantonale di corsi d’acquaRS721.100.1 art. 5 cpv. 1 lett. aCantoni [UFAM]AX237
Panoramiche nazionali dei rischiRS 721.100.1 art. 4 cpv. 1 lett. f
RS 921.01 art. 16 cpv. 1 lett. d
UFAMAX238
Allegato 2

(art. 52)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

23

Footnotes

  1. RS 510.62

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

  5. RS 152.1

  6. RS 152.1

  7. rs 231.1

  8. Introdotta dall’all. 2 cifra II n. 2 dell’O del 9 giu. 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2017 3459).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6653).

  10. RS 172.041.1

  11. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

  12. Abrogate dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

  13. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 apr. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

  14. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2020, con effetto dal 1° mar. 2021 (RU 2021 37).

  15. RS 172.010

  16. RS 510.622.4

  17. Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4723).

  18. I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2024.

  19. [RU 1999 689, 2009 5981art. 26 lett. c].

  20. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2018.

  21. I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ).

  22. I rimandi sono stati adeguati in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ).

  23. Le mod. possono essere consultate allaRU 2008 2809.