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Art. 45f

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Le spese di porto sono fatturate conformemente alle tariffe della Posta svizzera.
  2. Se, per ragioni tecniche o su richiesta della persona che effettua l’ordinazione, il trasporto ha luogo da parte di altri fornitori di servizi di trasporto, sono fatturati i costi di trasporto effettivi.

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